Imposte sul trasferimento immobili: cosa dice la legge

In un mercato cosi effervescente come quello che stiamo sperimentando da 6 mesi a questa parte, ciò che ogni acquirente vuole e deve sapere è:

Che spese in termini di tassazione dovrò affrontare e sostenere?

Le ipotesi che si configurano sono molteplici; oggi analizziamo l’ipotesi nella quale noi agenti immobiliari ci imbattiamo più frequentemente: l’acquisto “prima casa”.

Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute, diminuendo pertanto il carico fiscale.

Per effetto degli art.10 del Dlgs 23/2011 e26 del Dlgs 104/2013, a partire da gennaio 2014, se si acquista da un privato si è esenti dall’IVA; l’imposta di registro è del 2%; l’imposta ipotecaria e catastale ammontano ciascuna a € 50.

Un’ulteriore e significativa agevolazione è introdotta per gli under 36 grazie al recentissimo decreto sostegni bis, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro.

Quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, si è tenuti al pagamento dell’IVA nella misura del 4%; imposta di registro fissa di € 200, imposta catastale e ipotecaria fisse di € 200 ciascuna. La stessa ipotesi si verifica nel caso in cui si acquisti dopo i 5 anni dall’ultimazione lavori, ove l’impresa venditrice opti per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA. Qualora la scelta dell’impresa venditrice sia di non assoggettare l’operazione ad IVA, quest’ultima sarà esente; l’imposta di registro sarà pari al 2% e le imposte fisse (ipotecaria e catastale) ammonteranno a € 50 ciascuna.

A questo punto è importante conoscere su quale base imponibile vengono calcolate le succitate imposte che verranno versate al Notaio al momento della registrazione dell’atto. Da gennaio 2006 (art,1 comma497 legge n 2662005 e successive modifiche), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo con le relative pertinenze (cantine, box e garage), l’acquirente può assumere come base imponibile il valore catastale a prescindere dall’effettivo prezzo di acquisto indicato in atto.

Quando invece la vendita della casa è soggetta ad IVA, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato in atto.

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